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Veneto 2050 | LRV 14/2019 del 04.04.2019

Lo Studio Tecnico Guidara fornisce al cliente competenza ed esperienza per ottenere le autorizzazioni ed i titoli abilitativi necessari per applicare la Legge Veneto 2050 ai progetti di ampliamento ed ai progetti di ampliamento con demolizione e ricostruzione dell'intero edificio.

Nel dare un servizio completo ci occupiamo di:​

  • Pratica Paesaggistica presso Soprintendenza (se necessaria)

  • Pratica Amministrativa presso il Comune di riferimento

  • Direzione Lavori

  • Sicurezza (CSP e CSE)

Gli obiettivi della legge 14/2019 sono quelli di favorire l’utilizzo di elementi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolar modo attraversi l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la realizzazione di modelli di economia circolare:

la rinaturalizzazione delle aree agricole, mediante la demolizione dei fabbricati accompagnata dal ripristino delle funzioni naturali del suolo, incentivata attraverso il riconoscimento di crediti edilizi da rinaturalizzazione;

la promozione di interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio, mediante il riconoscimento di incentivi all’ampliamento o alla riqualificazione degli immobili esistenti, che possono essere ampliati fino al 100% utilizzando crediti edilizi da rinaturalizzazione o applicando tecnologie edilizie innovative o ad alta efficienza energetica.

Gli interventi di cui agli articoli 6 (ampliamento) e 7 (riqualificazione del tessuto edilizio) si applicano agli edifici con qualsiasi destinazione d’uso negli ambiti di urbanizzazione consolidata, nonché nelle zone agricole nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 8.

Dove non si può intervenire?

Gli interventi di ampliamento e riqualificazione del tessuto urbano non trovano applicazione per gli edifici:

  • soggetti a vincolo monumentale diretto

  • soggetti a vincolo monumentale indiretto se non diversamente specificato nel decreto di vincolo

  • Oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici

  • Aventi destinazione commerciale, qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio

  • Abusivi o anche parzialmente abusivi

  • Ricadenti nei centri storici, salvo che per gli edifici che risultino privi del grado di protezione ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica

  • Ricadenti nelle aree con vincoli di inedificabilità

  • Ricadenti in aree di pericolosità idraulica o idrogeologica

  • Che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla LRV 14 del 08.07.2009 e s.m.i. 

Quanto si può ampliare?

É possibile realizzare un incremento massimo del 15% del volume (edificio residenziale) o della superficie (edificio commerciale) esistente, alle seguenti condizioni:

  • Che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica, per la sola parte ampliata, ameno in classe A1.

  • Che vengano utilizzate fonti energetiche rinnovabili secondo l’Allegato 3 del DL 28/2011

 

È possibile elevare la percentuale di ampliamente fino ad un ulteriore 25%, per un massimo complessivo del 40%, in funzione di alcuni elementi di riqualificazione dell’edificio:

  • Eliminazione barriere architettoniche

  • Prestazione energetica A4 dell’intero edificio

  • Messa in sicurezza sismica dell’intero edificio

  • Utilizzo di materiali di recupero

  • Utilizzo di coperture a verde

  • Realizzazione di pareti ventilate

  • Isolamento acustico

  • Utilizzo di sistemi di recupero acqua piovana

  • Rimozione e smaltimento elementi in Eternit

  • Utilizzo del BACS nella progettazione dell’intervento

  • Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con potenza non inferiore a 3kW

 

Fino al 31 dicembre 2020, gli interventi che portano l’intero edificio alla classe energetica A4 possono beneficiare di un ulteriore aumento della percentuale di ampliamento pari al 10%, per un complessivo totale massimo del 50%.

Se si amplia con demolizione e ricostruzione?

É possibile intervenire per riqualificare, sostituire o rinnovare il patrimonio edilizio, mediante integrale demolizione e ricostruzione, con incremento massimo del 25% del volume (edificio residenziale) o della superficie (edificio commerciale) esistente, alle seguenti condizioni:

  • Che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica, per la sola parte ampliata, ameno in classe A1.

  • Che vengano utilizzate fonti energetiche rinnovabili con una potenza superiore di almeno il 10% rispetto ai valori previsti dall’Allegato 3 del DL 28/2011

 

È possibile elevare la percentuale di ampliamente fino ad un ulteriore 35%, per un massimo complessivo del 60%, in funzione di alcuni elementi di riqualificazione dell’edificio:

  • Eliminazione barriere architettoniche

  • Prestazione energetica A4 dell’intero edificio

  • Messa in sicurezza sismica dell’intero edificio

  • Utilizzo di materiali di recupero

  • Utilizzo di coperture a verde

  • Realizzazione di pareti ventilate

  • Isolamento acustico

  • Utilizzo di sistemi di recupero acqua piovana

  • Rimozione e smaltimento elementi in Eternit

  • Utilizzo del BIM e/o del BACS nella progettazione dell’intervento

 

Fino al 31 dicembre 2020, gli interventi che portano l’intero edificio alla classe energetica A4 possono beneficiare di un ulteriore aumento della percentuale di ampliamento pari al 20%, per un complessivo totale massimo del 80%.

Si può intervenire in zona agricola?

Gli interventi di ampliamento (Art. 6) e di demolizione e ricostruzione (Art.7) sono consentiti esclusivamente:

  • Per prima casa di abitazione e relative pertinenze

  • In aderenza o sopra elevazione

  • In deroga ai soli parametri edilizi di superfici e volume

Per eseguire gli interventi non vi è l’obbligo dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e del piano aziendale.

Ci sono sconti sugli oneri?

Per i soli interventi di ampliamento (art.6), nella situazione di prima casa, il contributo sul costo di costruzione è ridotto di un ulteriore 20% rispetto allo sconto già previsto dal art.17 del DPR 380/2001.

L’utilizzo dello sconto prima casa implica l’obbligo di residenza nell’unità ampliata per almeno 5 anni dopo l’agibilità.

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