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Lo Studio Tecnico Guidara fornisce al cliente competenza ed esperienza per ottenere le autorizzazioni ed i titoli abilitativi necessari per usufruire del bonus fiscale.

Nel dare un servizio completo ci occupiamo di:

  • Verifica della zonizzazione (ZTO A o B)

  • Pratica Paesaggistica presso Soprintendenza (se necessaria)

  • Pratica Monumentale presso Soprintendenza (se necessaria)

  • Pratica Amministrativa presso il Comune di riferimento

  • Direzione Lavori

  • Sicurezza (CSP e CSE)

È una detrazione d’imposta lorda (IRPEF/IRES) che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici. Rientrano nel bonus facciate anche le spese di progettazione e le altre spese professionali (es. perizie, sopralluoghi, redazione Ape, asseverazione).

Il Bonus Facciate è stato introdotto dalla Legge 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020) in particolare dai commi che vanno dal 219 al 223. Il Bonus Facciate va ad aggiungersi, ad oggi solo per l’anno 2020, alle detrazioni già esistenti “per la riqualificazione edilizia”: l’Ecobonus (per il risparmio energetico), il Sismabonus (per la messa in sicurezza sismica), e il Bonus Edilizia (per le ristrutturazioni edilizie).

A chi è rivolto?

Hanno diritto al bonus facciate:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;

  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);

  • l’inquilino;

  • il comodatario;

  • i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici;

  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);

  • il componente dell’unione civile;

  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Per quali edifici?

Usufruiscono del Bonus Facciate gli edifici che sono ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o “in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti.

Per quali interventi?

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. L'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio.

Gli interventi agevolati sono:

  • Pulitura e tinteggiatura della struttura opaca della facciata esterna.

  • Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche (anche in assenza di impianto di riscaldamento), rinnovo degli elementi costitutivi della struttura opaca verticale della facciata esterna.

  • Pulitura o tinteggiatura di balconi, ornamenti o fregi.

  • Consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi.

  • lavori di decoro urbano, riferibili a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Se gli interventi (non di sola pulitura o tinteggiatura) influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono essere rispettati :

  • i requisiti del DM 26 giugno 2015

  • i requisiti relativi ai valori di trasmittanza termica indicati alla tabella 2 allegata dal DM 11 marzo 2008

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